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"AUTOCERTIFICAZIONI" anche i privati sono tenuti ad accettarle - in vigore dal 15/09/2020.
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"AUTOCERTIFICAZIONI" anche i privati sono tenuti ad accettarle - in vigore dal 15/09/2020.

mercoledì 30 settembre 2020

Modifica normativa: anche i privati sono tenuti ad accettare autocertificazioni a partire dal 15 settembre 2020, secondo il Decreto Semplificazioni (art. 30 bis DL 76/2020)

"AUTOCERTIFICAZIONE" anche per i privati.
Con la modifica apportate dall'art. 30 bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato dpr, in materia di controlli. Si riportano gli articoli 2 e 71 del DPR n.445/2000:
- Art. 2 comma 1: "Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati";
- .Art. 71: "Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati (...) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entitĂ  del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicitĂ  delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
2.. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalitĂ  di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolaritĂ  o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsitĂ , il funzionario competente a ricevere la documentazione dĂ  notizia all'interessato di tale irregolaritĂ . Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi."
Agna

Fonte: Comune di Agna · mercoledì 30 settembre 2020

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