La Legge 464/84 obbliga i committenti e le ditte esecutrici di studi, indagini, scavi, rilievi e perforazioni nel sottosuolo a comunicare le informazioni al Servizio Geologico d'Italia. L'inosservanza è sanzionata con ammenda pecuniaria. Le informazioni contribuiscono alla prevenzione ambientale e alla cartografia geologica ufficiale.
Tale obbligo è esteso a tutti gli scavi, rilievi e perforazioni e non è limitato ai soli aspetti idrici.
Le ditte incaricare dell’esecuzione dell’indagine, in solido con il Committente, sono responsabili della comunicazione in tutte le sue fasi. L’inosservanza è sanzionabile con ammenda pecuniaria ai sensi dell’art. 3 della sopracitata Legge 464/84.
Le informazioni ricavate rivestono un notevole contributo a supporto della prevenzione e tutela ambientale, nonché alla produzione della cartografia geologica ufficiale d’Italia.
(Vedi comunicazione Allegata)
Allegati
Fonte: Comune di Alonte · mercoledì 18 dicembre 2013
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L464_ 84.pdf