paese.io
Censimento fabbisogno danni ai beni mobili registrati (BMR) danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nella Regione del Veneto durante l’anno 2025 e riconosciuti con lo stato di emergenza regionale.
AVVISOArre

Censimento fabbisogno danni ai beni mobili registrati (BMR) danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nella Regione del Veneto durante l’anno 2025 e riconosciuti con lo stato di emergenza regionale.

martedì 12 maggio 2026Regione del Veneto

danni beni mobili registrati a seguito di eventi calamitosi dell'anno 2025

La Regione Veneto ha avviato un censimento relativo ai danni subiti dai beni mobili registrati (BMR), appartenenti ai cittadini privati, durante gli eventi avversi occorsi nell'anno 2025 e che si riportano di seguito:

  • il 17 e 18 aprile 2025, dichiarati stato di emergenza regionale con il D.P.G.R. n. 19 del 2025
  • tra il 15 giugno e il 1 luglio 2025, riconosciuti con lo stato di emergenza regionale di cui ai D.P.G.R. nn. 29 del 16 giugno 2025 e 33 del 1 luglio 2025
  • tra il 6 e l’8 luglio, il 21 luglio e tra il 24 e il 25 luglio 2025, riconosciuti con lo stato di emergenza regionale di cui ai D.P.G.R. nn. 38 del 23 luglio 2025 e 45 del 1 agosto 2025
  • il 21 agosto 2025, riconosciuti con lo stato di emergenza regionale di cui al D.P.G.R. n. 47 del 21 agosto 2025
  • il 9 e il 10 settembre 2025, riconosciuti con lo stato di emergenza regionale di cui al D.P.G.R. n. 53 del 10 settembre 2025
  • il 23 e il 24 settembre 2025, riconosciuti con lo stato di emergenza regionale di cui al D.P.G.R. n. 57 del 24 settembre 2025

L'avviso è rivolto ai residenti nella Regione Veneto che abbiano riportato danni ai propri beni mobili registrati (BMR) esclusivamente di utilizzo privato (e non aziendale) a seguito degli eventi calamitosi sopra riportati. Il cittadino dovrà presentare l’istanza e la relativa documentazione presso il Comune nel cui territorio si è verificato il danno compilando l'apposito modulo. Sarà onere del cittadino comprovare inequivocabilmente la presenza del veicolo nel territorio comunale alla data dell’evento calamitoso in oggetto (a titolo esemplificativo, potranno essere esibite ricevute di strutture ricettive o di ristorazione, contratti di locazione turistica o altra documentazione idonea a dimostrare lo stazionamento del bene nell’area colpita). La tipologia di beni mobili registrati ammessi a contributo sono esclusivamente i beni iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, motoveicoli, natanti), non sono ammissibili ai fini del potenziale contributo beni la cui normativa non preveda l’iscrizione ai pubblici registri (ad esempio monopattini, e-bike, altri velocipedi, ecc). Non sono ammissibili a contributo i danni puramente estetici che non pregiudicano la sicurezza stradale e la funzionalità tecnica del veicolo e, pertanto, questi andranno scorporati dalle spese sostenute per il ripristino del veicolo.

Le spese ammesse al possibile contributo saranno considerate prevedendo due casistiche ben specifiche:

  1. veicolo danneggiato e ripristinato
  2. rottamazione del proprio mezzo di trasporto e successivo acquisto di altro veicolo in sua sostituzione. 

La documentazione da allegare all’istanza relativamente alla rendicontazione dei lavori svolti dovrà essere intestata al proprietario del veicolo e corrispondere al nominativo del cittadino che sottoscriverà la dichiarazione. I pagamenti effettuati dovranno essere tracciabili ed eseguiti successivamente all’evento calamitoso in oggetto. I cittadini che segnaleranno il danno subito dovranno obbligatoriamente aver già provveduto a far riparare il veicolo o, in caso di sua rottamazione, aver provveduto ad acquistare un nuovo bene in sostituzione. Inoltre, sarà essenziale segnalare eventuali contributi pubblici e/o indennizzi assicurativi già ricevuti. Ai fini istruttori, per la definizione dell’importo massimo concedibile, non saranno ammessi preventivi, ma esclusivamente documentazione fiscale tracciabile che attesti la riparazione o l’acquisto del veicolo in sostituzione di quello rottamato.  Nel caso in cui il veicolo sia stato rottamato e sostituito con altro BMR, bisognerà obbligatoriamente allegare la documentazione relativa alla pratica di demolizione e comprovare il nuovo acquisto.  Ai fini di un eventuale contributo non sarà valida l’istanza recante la dichiarazione di rottamazione senza il successivo acquisto di un nuovo bene.  L’intestatario del veicolo rottamato dovrà essere il medesimo che ha acquistato un veicolo in sua sostituzione. 

Ai fini del calcolo del contributo massimo concedibile sono previste due tipologie:

  1. In caso di riparazione del veicolo, saranno ammissibili a contributo i danni nella percentuale del 50% di quanto sostenuto e debitamente documentato, entro il limite massimo di Euro 7.747,00.  Nel caso in cui il calcolo della percentuale del danno superi tale cifra, il contributo massimo andrà ridotto e riportato alla cifra già menzionata.
  2. In caso di rottamazione e successivo acquisto di altro veicolo, il calcolo del contributo massimo concedibile corrisponderà al 50% della valutazione del veicolo usato rottamato, secondo i listini più diffusi (compresi quelli online), ed entro il tetto massimo pari a Euro 7.747,00. Il valore del veicolo acquistato in sostituzione di quello rottamato non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo ma sarà obbligatorio esclusivamente ai fini dell’ammissibilità al procedimento.  Nel caso in cui il veicolo fosse troppo datato per trovare riscontro sui listini dell’usato, l’istanza non sarà ammissibile. 

Nel caso di presenza di corresponsione di altri contributi pubblici o di indennizzo assicurativo, l’importo relativo al contributo massimo concedibile non potrà superare il 100% della spesa sostenuta. In caso di superamento di tale importo, il contributo andrà ridotto proporzionalmente. 

Saranno ammissibili esclusivamente istanze il cui veicolo sia intestato regolarmente a sé o in comproprietà.  Non saranno ammissibili a contributo noleggio, permuta o leasing, come non sarà ammissibile la vendita del proprio bene mobile e il successivo acquisto di altro veicolo. 

Detta ricognizione non costituisce il riconoscimento di un contributo ai danni subiti dai propri beni mobili registrati, ma servirà alla Regione per valutare il fabbisogno necessario ed effettuare le proprie valutazioni in merito agli eventuali stanziamenti attraverso fondi regionali che, in ogni caso, non potranno superare il 50% del danno ammissibile. 

Per l'evento calamitoso del 21 agosto 2025 riconosciuti con lo stato di emergenza regionale di cui al D.P.G.R. n. 47 del 21 agosto 2025, il comune di Arre è tra i Comuni coinvolti. Pertanto la documentazione esclusivamente relativa a quell'evento, dovrà essere inviata al comune di Arre entro il 26/07/2026 tramite

  • PEC all'indirizzo arre.pd@legalmailpa.it
  • mail all'indirizzo protocollo@comune.arre.pd.it
  • consegna cartacea all'ufficio Protocollo negli orari di apertura

 Per i danni avvenuti in territorio di altri comuni sarà necessario contattare il Comune interessato per le modalità di invio della richiesta e le scadenze

Arre

Fonte: Comune di Arre · martedì 12 maggio 2026

Apri la fonte originale

Dallo stesso paese