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NUOVO PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.) 2021/2027
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NUOVO PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.) 2021/2027

martedì 18 gennaio 2022Candiana

L'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 2021/2027 con delibera del 21/12/2021. Il piano influisce sul PAT e PI comunali vigenti e condiziona i diritti edificatori. Entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il territorio di Candiana è interessato da aree di Pericolosità Idraulica Media P2 con prescrizioni specifiche per gli interventi edificatori.

L’autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, che opera sui bacini idrografici comprendenti il territorio di Candiana, con delibera del 21/12/2021, ha adottato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) che incide sul P.A.T. e P.I. comunali vigenti.

Si tratta di una pianificazione introdotta dal Testo Unico in materia ambientale – D. L.vo n. 152/2006 - che condiziona i diritti edificatori previsti dallo strumento urbanistico comunale.

 

Il regime di salvaguardia.

Il P.G.R.A. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso dell’adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale.

Fino alla sua definitiva approvazione, in caso di contrasto dell’intervento di trasformazione urbanistico-edilizia con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda di titolo abilitativo edilizio.

 

Effetti sulla cartografia - Implicazioni normative e operative.

La cartografia e la Normativa Tecnica di Attuazione del P.G.R.A. adottato, influiscono su quelle degli strumenti urbanistici di parte dei territori compresi nel bacino idrografico.

In particolar modo, il territorio comunale risulta ora interessato da molte aree di PericolositĂ  Idraulica Media "P2", con prescrizioni maggiori rispetto alla zona P1. Ad esempio, l'art. 13 delle Norme Tecniche di attuazione del nuovo P.G.R.A. dispone:

"ARTICOLO 13 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MEDIA (P2)
1. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all’articolo 12.
2. L’ampliamento degli edifici esistenti e la realizzazione di locali accessori al loro servizio è consentito per una sola volta a condizione che non comporti mutamento della destinazione d’uso nĂ© incremento  di  superficie e di volume superiore al 15% del volume e della superficie totale e sia realizzato al di sopra della quota di sicurezza idraulica che coincide con il valore superiore riportato nelle mappe delle altezze idriche per scenari di media probabilitĂ  con tempo di ritorno di cento anni.
3. L’attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e dagli interventi di cui all’articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilitĂ   idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2.
4. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 3.
5. Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti l’individuazione di zone edificabili è consentita solo previa verifica della mancanza di soluzioni alternative al di fuori dell’area classificata e garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2. L’attuazione degli interventi diversi da quelli di cui al comma 2 e di cui all’articolo 12 resta subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2)."

Quindi norme molto restrittive.
In estrema sintesi, gli effetti piĂą rilevanti incidono soprattutto sulle zone classificate a pericolositĂ  idraulica media P2.

Le trasformazioni urbanistico-edilizie in tali aree sono disciplinate dal citatao art. 13 delle N.T.A. del P.G.R.A., che limita gli interventi previsti dal P.A.T./P.I..

 

Ulteriori informazioni.

Quanto sopra non può essere ritenuta un’informazione esaustiva. Si rimanda a un’attenta consultazione della cartografia della PericolositĂ  idraulica e alla N.T.A. disponibili al link: http://www.alpiorientali.it/.

Con l'entrata in vigore del P.G.R.A., ovvero il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso della delibera di adozione sulla Gazzetta Ufficiale, chiunque potrà partecipare alle determinazioni conclusive del Piano presentando le proprie osservazioni all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

Relazione generale;
Allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell’impostazione del Piano;
Allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);
Allegato III: Tabellone interventi;
Allegato IV: Mappe di allagabilitĂ , pericolositĂ  e rischio;
Allegato V: Norme di attuazione.

 I file vettoriali della cartografia del PGRA sarĂ  disponibile, sul sito web dell'AutoritĂ  di bacino, ad entrata in vigore del PGRA, ovvero  il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso della delibera di adozione sulla Gazzetta Ufficiale.

Candiana

Fonte: Comune di Candiana · martedì 18 gennaio 2022

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