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Sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età

Sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età

venerdì 16 ottobre 2026

Presentazione domande fino ore 12 del 28-10-2026

Contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 7 ottobre 2026 fino alle ore 12 del 28 ottobre 2026 accedendo esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS al sito https://sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it/.

Prima di procedere alla compilazione della domanda è utile consultare i seguenti documenti:

Ogni genitore in possesso dei requisiti può presentare un'unica domanda di contributo.
Al termine della procedura di inserimento dei dati e di invio istanza, sarà visualizzato in una barra verde, il numero della domanda e la dizione “COMPLETATA”, con la possibilità di scaricare il riepilogo dati in formato pdf.
La domanda inviata non potrà più essere modificata.

  • Requisiti:
  • Essere genitore separato o divorziato non assegnatario dell’abitazione familiare di proprietà
  • Essere in possesso del provvedimento di separazione o divorzio
  • Avere almeno un figlio/a a carico di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico per l’accesso alla piattaforma (7 ottobre 2026)
  • Essere in possesso di contratto di locazione intestato al richiedente regolarmente registrato
  • Non essere proprietario di uno o più immobili ad uso residenziale nel medesimo Comune dell’abitazione familiare o nei Comuni limitrofi, entro un raggio di 50 Km, fatta salva l’eventuale proprietà dell’abitazione familiare (assegnata all’altro genitore, che deve essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore o dei figli con il medesimo convivente)
  • Essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli
  • Avere reddito individuale non superiore a 35.000,00 € come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi
  • Non essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato ovvero da altri enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo
  • Non essere assegnatario di una unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica

Importo del contributo
50% del canone annuale di affitto fino ad un massimo di 6.000,00 euro annui.

 

Fonte: Comune di Cerro Veronese · venerdì 16 ottobre 2026

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