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Novità legislative in materia di INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Novità legislative in materia di INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

giovedì 4 giugno 2026

(Art. 23 Codice della Strada).

Passaggio dal regime autorizzatorio alla S.C.I.A.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 19 febbraio 2026 (pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/02/2026) e della successiva legge di conversione n° 50 dd. 20 aprile 2026 (pubblicata sulla G.U. n. 91 del 20/04/2026), si segnala che sono state introdotte importanti modifiche al regime amministrativo per la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

A far data dal 20 febbraio 2026, infatti, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade (anche su suolo privato) o in vista di esse, non è più soggetta ad Autorizzazione preventiva, ma al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui agli art. 19 e 19bis della LEGGE 7 agosto 1990 , n. 241.

Pertanto, al fine di garantire il corretto iter delle pratiche, si precisa quanto segue:

 

1. Irricevibilità delle Istanze di Autorizzazione

In ragione delle sopra riportate modifiche alla normativa, le istanze pervenute via PEC per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari ai sensi dell’art. 23 del Codice della strada saranno, pertanto, saranno dichiarate irricevibili e archiviate. Gli interessati dovranno trasmettere la S.C.I.A., corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato come meglio specificato al successivo punto n. 2, al Comune ove è svolta l’attività, che avrà cura poi, di inoltrare le richieste per quanto di competenza.

 

2. Responsabilità del Tecnico Asseveratore

La S.C.I.A. dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una Relazione Tecnica Asseverata a firma di un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito). Il tecnico, sotto la propria responsabilità penale, dovrà attestare in modo esplicito non solo la sicurezza statica e il rispetto del Codice della Strada, ma anche la totale conformità dell'impianto alle prescrizioni di Norme e Regolamenti vigenti.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi o regolamentari (es. superamento delle quote di contingentamento, distanze non a norma), l'Amministrazione competente adotterà i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori previsti dall'art. 19 della L. 241/90, ordinando la rimozione del mezzo e la rimessa in pristino dei luoghi, con contestuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.

(Si allega schema di Relazione Tecnica Asseverata del tecnico)

 

3. Vincoli Sovraordinati (D.Lgs. 42/2004) 

Qualora l'area di intervento ricada in zona tutelata ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la S.C.I.A. è subordinata alla preventiva acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica/Monumentale.

 

4. Validità Temporale

Il titolo abilitativo formatosi tramite S.C.I.A. ha validità per un periodo di tre anni. Alla scadenza, sarà necessario presentare apposita pratica secondo l’iter previsto dalla normativa introdotta dal DL 19/2026.

Fonte: Comune di Cologna Veneta · giovedì 4 giugno 2026

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