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Misure per la limitazione dell'inquinamento atmosferico- Ordinanza nr.42 del 07 Ottobre 2026

Misure per la limitazione dell'inquinamento atmosferico- Ordinanza nr.42 del 07 Ottobre 2026

mercoledì 7 ottobre 2026

DISPOSIZIONI CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO – PERIODO OTTOBRE 2026/APRILE 2027

Disposizioni in vigore dall’ 8 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 contenute nell’Ordinanza del Sindaco di Costabissara nr.42 del 07/10/2026 per la prevenzione e la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera come da indicazioni della Regione Veneto D.G.R. nr.1024 del 18 settembre 2026.

LIVELLO VERDE (giorni di sforamento livelli di PM10 inferiore a 4
Divieto di circolazione nella la parte di territorio comunale evidenziato in colore giallo nell’allegata planimetria, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 19.30, per:

AUTOVETTURE categoria M (M1, M2, M3) classificate:

·         “Euro 0” e “Euro 1” alimentate a benzina, Gpl, metano, Gpl/benzina o metano/benzina o diesel, Gpl/diesel o metano/diesel;

  • Diesel: “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2”, “Euro 3” ed “Euro 4”

VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3) classificati:

·         “Euro 0” e “Euro 1” alimentate a benzina, Gpl, metano, Gpl/benzina o metano/benzina o diesel, Gpl/diesel o metano/diesel;

·         Diesel: “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2”, “Euro 3” ed “Euro 4”

CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI categoria L (da L1e a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e categoria L (da L1e a L7e) classificati Euro 0.

LIVELLO ARANCIONE e LIVELLO ROSSO

Divieto di circolazione nella la parte di territorio comunale evidenziato in colore giallo nell’allegata planimetria, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 19.30, per:

AUTOVETTURE categoria M (M1, M2, M3) classificate:

·         “Euro 0”, “Euro 1” ed “Euro 2” alimentate a benzina, Gpl, metano, Gpl/benzina o metano/benzina o diesel, Gpl/diesel o metano/diesel;

  • Diesel: “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2”, “Euro 3”, “Euro 4” ed “Euro 5”

VEICOLI COMMERCIALI N (N1, N2, N3) classificati:

·         “Euro 0” e “Euro 1” ed “Euro 2” alimentate a benzina, Gpl, metano, Gpl/benzina o metano/benzina o diesel, Gpl/diesel o metano/diesel;

·         Diesel: “Euro 0”, “Euro 1”, “Euro 2”, “Euro 3”, “Euro 4” ed “Euro 5”

CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI categoria L (da L1e a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e categoria L (da L1e a L7e) classificati Euro 0 ed Euro 1

fino a cessato allarme comunicato da Arpav.

A partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello allerta - colore rosso: macchine agricole (ex art. 57 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) e macchine operatrici (ex art. 58 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), non omologate ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura Stage III e successive;

Note informative per i veicoli
La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).

DIVIETO DI SOSTA CON MOTORE ACCESO
Fino al 30 APRILE 2027 è vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli:

  • autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore);
  • autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  • autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

SANZIONI

Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa di 168 euro (ridotti a 117,60 € se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale). In caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

ECCEZIONI (veicoli che possono circolare): vedere contenuto ordinanza nr.42/2026

RISCALDAMENTO

  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo, scuole materne e asili nido);
  • riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2 gradi negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;
  • in caso di livello arancione e rosso riduzione della temperatura del riscaldamento a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici;

Negli edifici pubblici e in quelli destinati a commercio e servizi l'accensione degli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa è consentita dal1 novembre al 12 aprile.

In presenza di impianti alternativi, non si devono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 3 stelle con livello verde; tale divieto è esteso  ai generatori di calore a biomassa classificati 4 stelle, con livello arancione o rosso, a meno che non costituiscano l’unico sistema di riscaldamento della casa.

Si invita a consultare l' Ordinanza 42 del 07/10/2026 per ulteriori indicazioni relative ai generatori di calore alimentati a biomasse legnose e pellet.

COMBUSTIONI ALL'APERTO

È vietato bruciare residui vegetali all'aperto su tutto il territorio comunale. Si invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento del medesimo presso il centro di raccolta comunale di via Leonardo da Vinci. Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021).

BARBECUE

Divieto di barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria situati all’aperto e utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) al primo livello di allerta (livello arancio) e al secondo livello di allerta (livello rosso). Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività economiche (quindi svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).

CHIUSURA PORTE ATTIVITA' COMMERCIALI

Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività commerciali prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano unicamente lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali interni.

Costabissara

Fonte: Comune di Costabissara · mercoledì 7 ottobre 2026

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