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Avvio censimento beni mobili registrati (BMR) privati danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi tra il 17 aprile 2025 e il 24 settembre 2025, riconosciuti con lo stato di emergenza regionale di cui ai DD.P.G.R. n. 19 del 18 aprile 2025, n. 29 del 16 giugno 2025, n. 33 del 1 luglio 2025, n. 38 del 23 luglio 2025, n. 45 del 1 agosto 2025, n. 47 del 21 agosto 2025, n. 53 del 10 settembre 2025 e n. 57 del 24 settembre 2025.
AVVISOGambellara

Avvio censimento beni mobili registrati (BMR) privati danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi tra il 17 aprile 2025 e il 24 settembre 2025, riconosciuti con lo stato di emergenza regionale di cui ai DD.P.G.R. n. 19 del 18 aprile 2025, n. 29 del 16 giugno 2025, n. 33 del 1 luglio 2025, n. 38 del 23 luglio 2025, n. 45 del 1 agosto 2025, n. 47 del 21 agosto 2025, n. 53 del 10 settembre 2025 e n. 57 del 24 settembre 2025.

lunedì 25 maggio 2026Regione Veneto

La Regione Veneto avvia un censimento relativo ai danni subiti dai beni mobili registrati (esclusivamente di utilizzo privato, non aziendale), appartenenti ai cittadini privati residenti nella Regione Veneto, a seguito degli eventi calamitosi in oggetto.

Il cittadino, il cui bene mobile registrato è stato danneggiato dagli eventi calamitosi in oggetto, dovrà presentare l’istanza e la relativa documentazione presso il Comune nel cui territorio si è verificato il danno.

E’ necessario contattare il Comune di riferimento per concordare le modalità e i tempi per la presentazione dell’istanza.

Sarà onere del cittadino comprovare inequivocabilmente la presenza del veicolo nel territorio comunale alla data dell’evento calamitoso in oggetto; a titolo esemplificativo, potranno essere esibite ricevute di strutture ricettive o di ristorazione, contratti di locazione turistica o altra documentazione idonea a dimostrare lo stazionamento del bene nell’area colpita.

La tipologia di beni mobili registrati ammessi a contributo sono esclusivamente i beni iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, motoveicoli, natanti).

Non sono ammissibili ai fini del potenziale contributo beni la cui normativa non preveda l’iscrizione ai pubblici registri, tra i quali monopattini, e-bike e velocipedi, indipendentemente dall’eventuale possesso di contrassegni identificativi o assicurativi.

Non sono ammissibili a contributo i danni puramente estetici che non pregiudicano la sicurezza stradale e la funzionalità tecnica del veicolo e, pertanto, questi andranno scorporati dalle spese sostenute per il ripristino del veicolo.

Le spese ammesse al possibile contributo saranno considerate prevedendo due casistiche ben specifiche:

a)   veicolo danneggiato e ripristinato;

b)   rottamazione del proprio mezzo di trasporto e successivo acquisto di altro veicolo in sua sostituzione.

La documentazione da allegare all’istanza relativamente alla rendicontazione dei lavori svolti dovrà essere intestata al proprietario del veicolo e corrispondere al nominativo del cittadino che sottoscriverà la dichiarazione; i metodi usati per i pagamenti effettuati, inoltre, dovranno essere tracciabili ed eseguiti successivamente all’evento calamitoso in oggetto.

I cittadini che segnaleranno il danno subito dovranno obbligatoriamente aver già provveduto a far riparare il veicolo o, in caso di sua rottamazione, aver provveduto ad acquistare un nuovo bene in sostituzione.

Inoltre, sarà essenziale segnalare eventuali contributi pubblici e/o indennizzi assicurativi già ricevuti.

Ai fini istruttori, per la definizione dell’importo massimo concedibile, non saranno ammessi preventivi, ma esclusivamente documentazione fiscale tracciabile che attesti la riparazione o l’acquisto del veicolo in sostituzione di quello rottamato.

Nel caso in cui il veicolo sia stato rottamato e sostituito con altro bene mobile registrato, bisognerà obbligatoriamente allegare la documentazione relativa alla pratica di demolizione e comprovare il nuovo acquisto.

Ai fini di un eventuale contributo non sarà valida l’istanza recante la dichiarazione di rottamazione senza il successivo acquisto di un nuovo bene.

L’intestatario del veicolo rottamato dovrà essere il medesimo che ha acquistato un veicolo in sua sostituzione.

Saranno ammissibili esclusivamente istanze il cui veicolo sia intestato regolarmente a sé o in comproprietà.

Non saranno ammissibili a contributo noleggio, permuta o leasing, come non sarà ammissibile la vendita del proprio bene mobile e il successivo acquisto di altro veicolo.

Detta ricognizione non costituisce il riconoscimento di un contributo ai danni subiti dai propri beni mobili registrati, ma servirà alla Regione per valutare il fabbisogno necessario ed effettuare le proprie valutazioni in merito agli eventuali stanziamenti attraverso fondi regionali che, in ogni caso, non potranno superare il 50% del danno ammissibile.

Per informazioni sulle modalità e i tempi per la presentazione dell’istanza è necessario contattare il Comune nel cui territorio si è verificato il danno.

 

Allegato A: elenco dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi in oggetto.
Allegato B: modulo di segnalazione danni ai beni mobili registrati. 

Gambellara

Fonte: Comune di Gambellara · lunedì 25 maggio 2026

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