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Ordinanza n. 120: misure per la riduzione degli inquinanti nell’atmosfera

Ordinanza n. 120: misure per la riduzione degli inquinanti nell’atmosfera

mercoledì 14 ottobre 2026

fino al 30 aprile 2027

Disposizioni in vigore fino al 30 APRILE 2027

Disposizioni per i mezzi inquinanti

Divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 19,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per le strade urbane incluse nella parte di territorio comunale evidenziato in colore rosso nelle planimetrie (allegato A e allegato B) per i seguenti veicoli:

  • Autovetture veicoli privati categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e Veicoli commerciali N (N1, N2, N3): benzina Euro 0,1 + Diesel Euro 0,1,2
  • Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima del 01/01/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE  cap.5;
  • Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati “EURO 0”;
  • Al secondo livello di allerta (LIVELLO ROSSO) prolungato (DUE BOLLETTINI SUCCESSIVI), divieto della circolazione ed uso dei mezzi di cui agli artt. S7 e 58 del C.dS (macchine operatrlci, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III

I veicoli per i quali il proprietario abbia aderito al progetto MOVE-IN sono esclusi dalle limitazioni, solo in assenza di allerta (LIVELLO VERDE).

Misure estese all'intero territorio

In tutto il territorio comunale è fatto divieto:

  • Di mantenere acceso il motore:
    • degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea;
    • degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi carico/scarico;
    • degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici.
  • Di procedere all’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, invitando i cittadini ad utilizzare la cippatura del materiale o il conferimento al centro di raccolta comunale (ecocentro). Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021).
  • Di realizzare falò rituali ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati:
    • F2 (fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati)
    • F3 (fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana)
    • F4 (fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana)
    • Sono sempre consentiti i fuochi artificiali classificati in categoria F1 ( fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione).
  • Di effettuare barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) - al PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) e al SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO).
    Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).

Misure relative ai generatori di calore:

L’obbligo nelle 14 ore/giorno, consentite in zona climatica “E”, di limitazione della temperatura:

  • a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) negli edifici classificati come  residenza e assimilabili, uffici e assimilabili, ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, attività ricreative e assimilabili, attività commerciali e assimilabili, attività sportive, attività scolastiche, attività industriali e artigianali e assimilabili;
  • a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) al primo e secondo livello di allerta (ALLERTA ARANCIO E ROSSO);
  • 17°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93, con la sigla E8;
  • limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa installati negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, l’obbligo di riduzione del periodo d'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale al periodo compreso tra l’1/11/2026 ed il 12/04/2027.

Il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

  • 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
  • 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso.

Ulteriori obblighi e divieti:

  • divieto di mantenere costantemente aperte le porte comunicanti con l’esterno
  • divieto di installare generatori di calore alimentati a biomasse legnose, quale unico impianto di climatizzazione invernale, per i quali la certificazione rilasciata ai sensi del DM 7/11/2017, n. 186 dimostri che la classificazione ambientale e le emissioni di polveri e COT sono in contrasto con le indicazioni previste nel vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
  • nei generatori di calore che utilizzano pellet, con potenza termica nominale fino a 35 kW, obbligo, di impiegare pellet certificato di classe A1;
  • nei generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa.

Livelli di allerta

Il periodo di emissione del bollettino dei livelli di allerta PM10 da parte di Arpav va dal 1 ottobre al 30 aprile. La valutazione dei livelli di allerta è effettuata nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì ed è sintetizzata nella pagina https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

Il comune di Isola Vicentina è associato all'area ed alla stazione di riferimento per la misura del PM10 di Schio (Area Schio).

In assenza di episodi di accumulo è in vigore il livello VERDE (0).

Allegati

Fonte: Comune di Isola Vicentina · mercoledì 14 ottobre 2026

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