Dal 1° ottobre, come da disposizione della Regione del Veneto, nei Comuni entra in vigore il blocco dei veicoli più inquinanti. e il monitoraggio della qualità dell'aria
Dal 1° ottobre, come da disposizione della Regione del Veneto con DGR n.1024 del 18 settembre 2026, sono state approvate le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 12 settembre 2023 n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale "convertito , con modificazioni delle Legge 06 novembre 2023, n. 155 art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026 n. 22 Delibera/CR n. 92 del 16 settembre 2026.
In attuazione alle disposizioni Regionali, il Comune ha applicato le misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e le limitazioni della circolazione stradale dei veicoli dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, come da ordinanza sindacale n. 282/2026 del 30 settembre 2026.
Principali misure antismog valevoli dal 1° ottobre
Il piano antismog prevede tre gradi di allerta - verde, arancio e rosso - riferiti ai risultati della stazione di monitoraggio ARPA posizionata situata a Legnago in via Togliatti.
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
I divieti previsti, dall'ordinanza n. 282 del 30 settembre 2026, ovvero divieto di circolazione dei seguenti veicoli, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:
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1.1 veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
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1.2 veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
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1.3 veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
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1.4 veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
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1.5 ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0
Attenzione!!!! Divieto di tenere acceso il motore in fase di sosta e fermata per autobus, auto e mezzi trasporto merci, anche nelle fasi di carico e scarico.
D I V I E T O
- di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa -legna cippato pellet (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1, 2, 3 stelle;
- di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
O B B L I G O
- nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
- a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
E.1 – residenza e assimilabili;
E.2 - uffici e assimilabili;
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili
E.6 - attività sportive; - a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili
- temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1°
novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027
Allegati
Fonte: Comune di Legnago · venerdì 2 ottobre 2026
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