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Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico 2026/2027

Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico 2026/2027

venerdì 16 ottobre 2026

Periodo di validità: dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027

Si informa la cittadinanza che, in attuazione della normativa regionale e della Disposizione n. 46 del Tavolo Tecnico Zonale provinciale, sono in vigore le misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico previste per il periodo autunnale e invernale 2026/2027. Le disposizioni prevedono limitazioni alla circolazione dei veicoli, misure per il contenimento delle emissioni degli impianti di riscaldamento e divieti relativi alla combustione all’aperto. Le misure applicabili dipendono dal livello di allerta per le polveri sottili PM10, determinato da ARPAV e aggiornato ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Consulta il bollettino ARPAV sui livelli di allerta PM10.

Per informazioni dettagliate sulle misure previste a livello provinciale, è possibile consultare la pagina dedicata della Provincia di Padova.

Livelli di allerta PM10

I provvedimenti si articolano in tre livelli:

  • Livello verde: assenza di criticità tale da determinare l’attivazione delle allerte.
  • Livello arancione – Allerta 1: almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite del PM10.
  • Livello rosso – Allerta 2: almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite del PM10.

1. Limitazioni alla circolazione dei veicoli

Le limitazioni si applicano nelle giornate e negli orari indicati, secondo il livello di allerta attivo.

Livello verde – Nessuna allerta

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, è vietata la circolazione delle seguenti categorie di veicoli:

  • veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1, categorie M e N;
  • veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, categorie M e N;
  • veicoli alimentati a GPL o metano Euro 0 ed Euro 1, categorie M e N;
  • ciclomotori e motoveicoli Euro 0.

È inoltre vietata la sosta con il motore acceso per:

  • autobus in sosta ai capolinea;
  • veicoli delle categorie N e L durante le operazioni di carico e scarico;
  • autoveicoli in sosta in prossimità dei passaggi a livello;
  • autoveicoli in caso di code prolungate ai semafori, ove previsto dalla relativa segnaletica.

In occasione delle domeniche ecologiche, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, è vietata la circolazione dei veicoli delle categorie M, N e L, fatte salve le deroghe previste e le disposizioni applicabili ai veicoli elettrici.

Livello arancione – Allerta 1

Tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, è vietata la circolazione delle seguenti categorie di veicoli:

  • veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, categorie M e N;
  • veicoli diesel da Euro 0 a Euro 5, categorie M e N;
  • veicoli alimentati a GPL o metano Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, categorie M e N;
  • ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1.

È inoltre vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli.

Livello rosso – Allerta 2

Tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, si applicano le medesime limitazioni alla circolazione previste per il livello arancione:

  • veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, categorie M e N;
  • veicoli diesel da Euro 0 a Euro 5, categorie M e N;
  • veicoli alimentati a GPL o metano Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, categorie M e N;
  • ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1.

È vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli.

In caso di prolungamento dell’allerta rossa, è inoltre previsto il divieto di circolazione per le macchine agricole e operatrici fino allo Stage II, secondo le disposizioni applicabili.

2. Divieti di combustione all’aperto

Per tutto il periodo di validità delle misure, indipendentemente dal livello di allerta, è previsto il divieto di combustione all’aperto dei residui vegetali, anche in modiche quantità.

Sono inoltre previste limitazioni per falò tradizionali, fuochi d’artificio e barbecue. Sono ammessi esclusivamente gli eventi autorizzati che rispettino le condizioni previste, compreso l’eventuale utilizzo di biomassa pulita e stagionata.

Restano ferme le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie.

3. Impianti di riscaldamento: limiti di temperatura

In base alle disposizioni applicabili agli impianti termici, ai sensi del D.P.R. 412/1993, sono previsti i seguenti limiti di temperatura, con una tolleranza di 2 °C.

Livello di allerta Edifici E1, E2, E4, E5, E6, E7 Edifici E8
Verde 19 °C 17 °C
Arancione 18 °C 17 °C
Rosso 18 °C 17 °C

I limiti indicati non si applicano agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, secondo le esclusioni previste.

4. Chiusura delle porte dei negozi

A tutti i livelli di allerta è obbligatorio mantenere chiuse le porte degli esercizi commerciali comunicanti con l’esterno, al fine di limitare la dispersione del calore.

Sono ammesse soluzioni alternative equivalenti, come le tende d’aria certificate, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

5. Utilizzo di generatori a biomassa

Per gli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa sono previsti i seguenti requisiti:

  • Livello verde: utilizzo di generatori con almeno 4 stelle.
  • Livelli arancione e rosso: utilizzo di generatori con almeno 5 stelle.
  • Utilizzo di pellet certificato di classe A1, conforme alla norma UNI EN ISO 17225-2.

Si invita la cittadinanza a verificare le caratteristiche del proprio impianto e del combustibile utilizzato.

6. Domeniche ecologiche 2026/2027

Nel corso della stagione sono previste sette domeniche ecologiche, una al mese, nelle seguenti date:

  • domenica 4 ottobre 2026;
  • domenica 8 novembre 2026;
  • domenica 6 dicembre 2026;
  • domenica 24 gennaio 2027;
  • domenica 28 febbraio 2027;
  • domenica 14 marzo 2027;
  • domenica 18 aprile 2027.

In queste giornate non sarà consentita la circolazione in viale Stazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e L, fatte salve le eventuali deroghe previste.

Si invita la cittadinanza a limitare l’utilizzo dell’automobile e a privilegiare, ove possibile, gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

7. Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente:

  • Violazioni delle limitazioni alla circolazione: sanzioni ai sensi dell’articolo 7 del Codice della strada.
  • Altre violazioni: sanzioni amministrative da 75 a 500 €, ai sensi della legge n. 689/1981, con raddoppio in caso di reiterazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

8. Buone pratiche per ridurre l’inquinamento

Il contributo di tutti è importante per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica. Si raccomanda di:

  • utilizzare la bicicletta o spostarsi a piedi per i tragitti brevi;
  • preferire i mezzi pubblici, il car sharing e il bike sharing;
  • condividere l’automobile attraverso il car pooling;
  • favorire il servizio di piedibus per gli spostamenti casa-scuola;
  • adottare uno stile di guida regolare, evitando accelerazioni brusche;
  • controllare periodicamente la pressione degli pneumatici e mantenere il veicolo in buone condizioni.

Si allega l'ordinanza relativa e i moduli per le deroghe.

Fonte: Comune di Montegrotto Terme · venerdì 16 ottobre 2026

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