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Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027.
AVVISONogara

Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027.

mercoledì 30 settembre 2026

Le regole in vigore dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027.

Si avvisa la cittadinanza che è stata pubblicata l'Ordinanza del Sindaco n° 15 del 30/09/2026, avente ad oggetto le "Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027", per il contenimento delle polveri sottili (PM 10).

Le misure adottate riguardano:

In tutto il territorio comunale nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, il rispetto dei seguenti DIVIETI:

  1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
  2. divieto di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. 152/2006), anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell’art. 10, della L. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;
  3. divieto di effettuare falò e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe esclusivamente nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio di apposito modulo, in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i 2 metri di diametro e i 2 metri di altezza della pira, e ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame o aghi per limitare la fumosità);
  4. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
  5. divieto di mantenere il motore acceso:
      • degli autoveicoli in sosta per i veicoli merci anche durante le fasi carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
      • degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di 1 minuto, in corrispondenza di particolari impianti semafori, di passaggi a livello e nei parcheggi pubblici.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:

  • divieto, fino al 30 aprile 2027, di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 - 2 - 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
  • divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento, salvo specifica autorizzazione per eventi tradizionali;
  • divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2027; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Ed è inoltre fatto OBBLIGO:

  1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, dal  1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m. e i.:
    • a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; E.6 - attività sportive;
    • a massimi di 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
    • di utilizzare, negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d), alla parte V del D.Lgs. n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.

Le misure adottate derivano dalla programmazione regionale e, in particolare, dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), aggiornato dalla Regione del Veneto con la Delibera n. 377 del 15 aprile 2025, che consolida e armonizza le strategie di intervento sul territorio regionale.
Gli approfondimenti sui livelli di allerta e le mappe di previsione del PM10 sono a cura di ARPAV.

Ulteriori informazione sono contenute nel testo completo dell'ordinanza, ivi allegato.

 

Allegati

Nogara

Fonte: Comune di Nogara · mercoledì 30 settembre 2026

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