A seguito della segnalazione di un caso di Dengue nel territorio di Pescantina, il Comune, in collaborazione con l’Azienda ULSS 9, ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione contro la zanzara tigre.
PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’Azienda ULSS n. 9, con nota del 22/9/26 prot. n. 168.504 trasmessa a mezzo PEC, ha segnalato al Sindaco di questo Comune, la presenza di un caso di Dengue contratta in altra regione residente in via Brennero a Pescantina.
VISTE le indicazioni impartite nella DGR 273/2026 che dispongono l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d’azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;
CONSIDERATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (Aedes albopictus), indicata come vettore responsabile alla trasmissione di questo agente virale;
CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;
CONSIDERATO che l’attività adulticida sarà svolta in area pubblica dalle 23.00 del 22/9/26 fino all’1.00 del 23/9/26, dalle 23.00 del 23/9/26 fino all’1.00 del 24/9/26 e dalle 23.00 del 24/9/26 fino all’1.00 del 25/9/26.
RITENUTO che, allo scopo di ridurre la diffusione dell’infezione, si ritiene opportuno procedere anche ad un intervento preventivo di disinfestazione straordinaria con adulticida e larvicida nelle vie: Via Roma (parzialmente
- Via Brennero (parzialmente)
- Via Rovereto (parzialmente) via Don Giovanni Calabria (tutta)
RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;
RITENUTO opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonti di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 13 (recante le “Attribuzioni dei comuni) e l’art. 32 (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”), comma 3;
VISTO il “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025” recepito dalla Regione del Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n. 207;
VISTA la DGR n. 273/2026 recante “Linee di indirizzo per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2026”;
VISTO il “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2026” dell’Azienda ULSS n. 9;
VISTI l’art. 50, comma 5 e l’art. 54, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
- a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro le vie sopra indicate, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda ULSS n.9 e comunque seguendo le “Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza”:
- di permettere e agevolare l’accesso degli operatori del Consorzio CRID tramite le aziende esecutrici Non Solo Zanzare Srl e Pestrent Service S.r.l. (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali in area privata dalle 8.30 del 23/9/26 fino a conclusione delle operazioni; presumibilmente il 25/9/26 alle ore 18.00
- di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente; di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:
- ○evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d’acqua a seguito di pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden, ecc…;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
AVVERTE
- ai sensi dell’art. 3, co. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che contro il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato da presentarsi entro il termine di 120 giorni ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale davanti al TAR Veneto da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza dell’ordinanza;
- che, ai sensi dell’art. 7 bis, co. 1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, l’inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;
- che il Responsabile del presente procedimento è il dott. Fabio Guella, responsabile di E. Q.
dell’Area Polizia Locale del Comune di Pescantina VR
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a all’Ufficio Ecologia contattando il seguente numero 045 6764207;
RACCOMANDA
l’adozione delle seguenti precauzioni:
○ prima del trattamento adulticida:
■ raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
○ durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell’Az. ULSS:
■ restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
■ tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);
○ Dopo il trattamento adulticida:
■ procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
■ in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;
DISPONE
- che la presente ordinanza sia pubblicata nell’Albo pretorio e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all’esecuzione, al controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti; che la presente ordinanza sia notificata ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza: ○ Comando di Polizia Locale;
- che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza a: ○ Azienda ULSS n 9 Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;
Allegati
Fonte: Comune di Pescantina · martedì 22 settembre 2026
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