Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e salvaguardia della qualità dell'aria per il periodo 1° ottobre 2026 - 30 aprile 2027
Il Comune di Povegliano Veronese ha adottato l’Ordinanza n. 22 del 30 settembre 2026, relativa alle misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico e la salvaguardia della qualità dell’aria nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027.
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle disposizioni regionali e nazionali per la riduzione delle emissioni di PM10, particolarmente critiche durante la stagione autunnale e invernale.
Le principali disposizioni
L’ordinanza stabilisce, per il periodo indicato, specifici divieti e obblighi riguardanti il riscaldamento, la combustione all’aperto e il contenimento dei consumi energetici.
In particolare:
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è vietato utilizzare, in presenza di un impianto di riscaldamento domestico alternativo, generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) appartenenti alle classi emissive 1, 2 e 3 stelle;
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è vietata la combustione all’aperto di materiale vegetale, anche nel luogo di produzione, con l’eccezione delle combustioni necessarie per la tutela sanitaria di particolari specie vegetali in presenza di emergenze fitosanitarie disposte dalla competente struttura regionale;
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è vietato climatizzare cantine, ripostigli, scale, box, garage e depositi;
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negli esercizi commerciali, pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è vietato mantenere costantemente aperte le porte comunicanti con l’esterno quando gli impianti di climatizzazione sono in funzione, salvo l’utilizzo di dispositivi tecnicamente equivalenti alla chiusura delle porte;
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è vietata l’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa che non rispettino i requisiti emissivi previsti dalla normativa e dal vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.
Cosa succede in caso di allerta PM10
Il sistema di gestione della qualità dell’aria prevede tre livelli di allerta:
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verde – nessuna allerta;
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arancione – livello di allerta 1, in caso di almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10, misurati e/o previsti;
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rosso – livello di allerta 2, in caso di almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10, misurati e/o previsti.
Il ritorno al livello verde avviene dopo 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite del PM10.
Al raggiungimento dei livelli di allerta arancione o rosso, si applicano ulteriori misure, tra cui:
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divieto di utilizzare generatori domestici a biomassa legnosa appartenenti alle classi 1, 2, 3 e 4 stelle, qualora sia presente un impianto di riscaldamento alternativo;
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divieto assoluto di falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento;
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divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2027, fatta eccezione per gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
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riduzione di 1°C della temperatura negli edifici adibiti a residenza e assimilabili e negli edifici pubblici.
Temperature e impianti di riscaldamento
Dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, nelle 14 ore giornaliere consentite in zona climatica E, la temperatura degli ambienti dovrà essere limitata a:
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19°C, con una tolleranza di 2°C, negli edifici residenziali, uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali e attività sportive;
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17°C, con una tolleranza di 2°C, negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali.
Per i generatori a pellet con potenza termica nominale fino a 35 kW è inoltre obbligatorio utilizzare pellet certificato di classe A1, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
È prevista, inoltre, la riduzione temporanea del periodo annuale di esercizio degli impianti termici negli edifici pubblici e negli edifici destinati a commercio e servizi appartenenti alle categorie previste dall’ordinanza: l'esercizio sarà consentito dal 1° novembre 2026 al 12 aprile 2027, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e biomasse.
Misure facoltative di accompagnamento
L’ordinanza informa inoltre sulle misure di accompagnamento previste dalla Regione Veneto, tra cui il potenziamento del lavoro agile nei giorni di allerta arancione e rossa, il lavaggio programmato delle strade maggiormente trafficate e il rafforzamento delle iniziative di Bike to Work.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, oltre alle eventuali sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale, dal T.U.L.P.S. e dai regolamenti comunali.
Per la violazione delle disposizioni relative alla combustione di materiali vegetali previste dalla normativa nazionale è prevista, in particolare, una sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro.
L’ordinanza n. 22/2026 è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Povegliano Veronese.
Si invitano la cittadinanza, le attività economiche e tutti i soggetti interessati a prendere visione dell'allegato testo integrale dell’ordinanza e a rispettare le disposizioni previste per contribuire alla tutela della qualità dell’aria e della salute pubblica.
Allegati
Fonte: Comune di Povegliano Veronese · giovedì 1 ottobre 2026
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