Il 14 Dicembre 2024 è entrata in vigore la Legge n.177/2024 relativa al Nuovo Codice della Strada con importanti novità in merito a neopatentati, velocità, sosta, sospensione breve della patente, cellulare, monopattini, droghe, stato di ebrezza, alcolock.
Con gli attuali cambiamenti al codice della strada si è voluto dare una risposta rigorosa all’incremento di incidenti stradali registrati negli ultimi anni. Vengono quindi introdotte sanzioni più severe per comportamenti pericolosi alla guida e nuove misure che mirano a migliorare la sicurezza dei conducenti, dei passeggeri e degli utenti della strada.
Di seguito una breve trattazione, con esempi pratici, per comprenderne l’applicazione concreta.
Sospensione breve della patente per infrazioni gravi
Una delle principali innovazioni è la sospensione breve della patente per alcune infrazioni gravi.
È stata infatti introdotta l’ipotesi della sospensione breve della patente, senza adozione di un provvedimento da parte del Prefetto, per i titolari di patente di guida che hanno meno di 20 punti solo per alcuni tipi di infrazione.
Le condizioni per l’applicazione della sospensione breve sono:
- infrazione commessa alla guida di veicolo a motore per i quali è richiesta la patente;
- punteggio attribuito alla patente inferiore a 20 punti.
Modalità:
- La sospensione decorre dal momento della contestazione e non necessita di adozione di alcun provvedimento specifico dell’Autorità (Prefetto);
- La patente di guida viene immediatamente ritirata e sarà trattenuta presso l’ufficio cui appartiene l’organo accertatore e verrà restituita al termine della sospensione;
- Se la patente non può essere ritirata, la sospensione decorre dal momento della contestazione o notificazione del verbale;
- Il pagamento con sconto del 30% non è ammesso;
La sanzione prevede:
- Sospensione da 7 a 15 giorni per infrazioni specifiche;
- La durata della sospensione è raddoppiata se il conducente nel commettere l’infrazione ha causato un incidente stradale.
Violazioni per cui si applica la sospensione breve
- sorpasso e senso vietato;
- contromano;
- precedenza;
- semaforo rosso o segnalazioni agente;
- comportamenti ai passaggi a livello;
- condizioni generali per il sorpasso, modalità del sorpasso, tram, velocipedi;
- distanza di sicurezza e incidente con danni e revisione straordinaria dei veicoli;
- immissione, inversione, svolta, retromarcia;
- mancato uso del casco protettivo;
- cinture, dispositivi anti abbandono, alterazione funzionamento dispositivi di ritenuta;
- apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, cuffie sonore;
- retromarcia, corsia accelerazione, sosta di emergenza;
- abuso di alcol alla guida e positivi all’uso di stupefacenti (c.d. droghe);
- comportamenti nei confronti dei pedoni;
Esempi applicativi:
- Circolazione contromano: se un conducente viene fermato per circolazione contromano, la patente verrà sospesa per 15 giorni.
- Passaggio con semaforo rosso: in caso di violazione semaforica, oltre alla multa pecuniaria prevista, si applica la sospensione di 7 giorni, che sale a 30 giorni se l’attraversamento causa un sinistro.
- Uso del cellulare alla guida: Oltre alla multa da 250 a 1.000 euro, la sospensione automatica della patente è immediata per una settimana se il conducente ha almeno 10 punti residui. La durata aumenta a 15 giorni in caso di un punteggio inferiore.
Inasprimento delle sanzioni per l’eccesso di velocità
L’eccesso di velocità, principale causa degli incidenti stradali, viene sanzionato con maggiore rigore.
Le nuove disposizioni prevedono:
- Multe da 173 a 694 euro per superamento del limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h;
- Sospensione della patente per 15-30 giorni se la violazione avviene in un centro abitato e si ripete due volte nell’arco dell’anno.
Esempio pratico:
- Un conducente che supera il limite di 70 km/h su una strada con limite a 50 km/h rischia una multa da 220 euro e una sospensione della patente per 15 giorni. In caso di recidiva, oltre alla sospensione della patente, si applica una sanzione maggiorata fino a 880 euro.
Nota: le violazioni al limite di velocità accertate con l’impiego di dispositivi automatici di controllo della velocità quando sono commesse:
- dallo stesso veicolo;
- in tratti di strada di competenza dello stesso ente;
- in un periodo di tempo non superiore ad un’ora, decorrente dal rilevamento della prima infrazione;
non si applica il cumulo materiale delle sanzioni ma una somma unica basata su un diverso calcolo credibilmente più favorevole per il trasgressore.
Alcol e dispositivi Alcolock
Le nuove regole inaspriscono le pene per la guida in stato di ebbrezza e introducono l’obbligo del dispositivo Alcolock. Tale strumento impedisce l’avvio del motore se rileva alcol nel respiro del conducente.
- Patente contrassegnata con codici 68/69 indica il divieto assoluto di consumo di alcol alla guida o obbligo di Alcolock per 2-3 anni;
- Sanzioni aumentate di un terzo per chi guida in stato di ebbrezza con tali restrizioni.
Esempio tecnico:
Un conducente fermato con un tasso alcolemico di 0,9 g/l viene sanzionato con:
- Sospensione della patente per 6-12 mesi;
- Obbligo di installazione dell’Alcolock per un periodo minimo di 2 anni;
- Sanzione pecuniaria aumentata in caso di recidiva o manomissione del dispositivo.
Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Una novità importante riguarda la guida sotto effetto di droghe, che prevede la revoca della patente anche in assenza di alterazioni psicofisiche.
Implicazioni operative:
- Basterà risultare positivi ai test per far scattare la revoca della patente e la sospensione di 3 anni.
- I conducenti in trattamento con cannabis terapeutica saranno esclusi dalla sanzionabilità, previa certificazione medica e protocolli autorizzati.
Esempio:
- Un conducente risultato positivo a test antidroga viene sottoposto immediatamente a revoca della patente. Tuttavia, se il conducente può dimostrare l’uso terapeutico certificato, la sanzione non verrà applicata.
Disciplina della micromobilità elettrica
Le nuove disposizioni, non tutte di immediata applicazione in quanto necessitano di decreti attuativi, introducono regole stringenti per i monopattini elettrici:
- Obbligo di targa/contrassegno identificativo e copertura assicurativa per responsabilità civile (saranno obbligatori solo dopo l’adozione del decreto ministeriale);
- Casco obbligatorio per tutti i conducenti (prima solo i minorenni ovvero 14 – 18 anni);
- Circolazione limitata alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h;
- Divieto di sosta sui marciapiedi;
- Nuove sanzioni per le violazioni;
- Determinate caratteristiche tecniche e di costruzione;
- l’obbligo di geofencing per le aziende di mobilità elettrica/sharing. Si tratta di sistemi automatici e di strumenti tecnologici, generalmente basati su geolocalizzazione GPS o altre tecnologie di controllo remoto, che permettono di:
o bloccare il funzionamento del monopattino quando esce da un’area specificamente autorizzata alla circolazione;
o limitare la velocità in determinate zone (ad esempio, nelle aree pedonali);
o impedire lo sblocco del monopattino al di fuori delle aree di noleggio autorizzate.
Esempio pratico:
Un utente che utilizza un monopattino elettrico senza assicurazione rischia:
- Sanzione pecuniaria da 200 a 800 euro;
- Sequestro del veicolo;
- Confisca del monopattino se dotato di un motore con potenza superiore a 1 kW o con motore termico;
Protezione dei ciclisti e sicurezza urbana
Per garantire maggiore sicurezza ai ciclisti e favorire la circolazione dei velocipedi, è stato introdotto l’obbligo per gli automobilisti di mantenere una determinata distanza durante il sorpasso.
Questa norma introduce due importanti elementi di novità:
- Il primo elemento riguarda le disposizioni sul sorpasso dei velocipedi, limitato finora alle sole strade urbane ciclabili, reso ora di carattere generale su ogni ambito stradale;
- Il secondo elemento riguarda l’introduzione di una misura determinata, pari a almeno 1,5 metri, che consente da ora la misura minima del distanziamento laterale nella manovra tra un veicolo a motore e un velocipede.
Applicazione concreta:
- Un conducente che sorpassa “sfiorando” un ciclista mantenendo una distanza inferiore a quella prevista incorre in una sanzione pecuniaria e nella decurtazione di 3 punti sulla patente.
Nuove norme contro l’abbandono degli animali
Il nuovo Codice della Strada inasprisce le pene per chi abbandona animali lungo le strade, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale e il benessere animale.
Sanzioni previste:
- La norma interviene sulle disposizioni penali in materia di abbandono di animali che vanno dalla reclusione fino a un anno in caso di comprovata messa in pericolo di animali o utenti della strada;
- Introduce l’ulteriore disposizione che, l’accertamento dello stesso reato, se commesso mediante l’uso di veicoli, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 12 mesi.
Esempio pratico:
- Un conducente sorpreso ad abbandonare un animale lungo un’autostrada viene immediatamente multato e denunciato. In presenza di un incidente causato dall’animale abbandonato, il responsabile è soggetto anche a procedimenti penali con le aggravanti previste per lesioni o omicidio stradale.
Novità per i neopatentati
Auto più potenti ma vincoli per tre anni (finora era un anno). La riforma infatti allarga le maglie alla possibilità di guida di autovetture a 75 KW/t e 105 KW per le autovetture elettriche o ibride plug-in, . Questa nuova regola, tuttavia, vale solo per i titolari di patenti di guida conseguite dalla data di entrata in vigore della legge di riforma ossia il 14 dicembre 2024.
Per i neopatentati si rafforzano anche le misure preventive:
- Divieto assoluto di consumo di alcol alla guida per i primi 3 anni;
Fermata e sosta
Sono state decisamente inasprite le sanzioni per la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli:
- Ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote la sanzione è di euro 165, con la possibilità di pagare entro 5 giorni la somma di euro 115,50, oltre alla decurtazione di 4 punti sulla patente di guida; – 8 punti per i neopatentati.
- Per tutti gli altri veicoli la sanzione sale a euro 330, con pagamento entro 5 giorni, di euro 231, oltre la decurtazione di 4 punti sulla patente di guida; – 8 punti per i neopatentati.
Uso di apparecchi radiotelefonici
Per l’uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet, e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante sono previste le seguenti sanzioni:
- Euro 250 e la decurtazione di 5 punti sulla patente;
- La sospensione patente da 15 giorni a 2 mesi;
- È prevista la sospensione della patente sin dalla prima violazione;
- La patente viene immediatamente ritirata per l’applicazione della sospensione breve e al termine verrà trasmessa al Prefetto per l’adozione del successivo provvedimento di sospensione;
- Pagamento con sconto del 30 % non ammesso;
- Alla seconda violazione nel biennio si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi e la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 1400 euro.
Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
È stata eliminata la previsione dello «stato di alterazione».
Adesso per la contestazione non è più necessario l’accertamento dello stato di alterazione ma è sufficiente soltanto l’accertamento relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti
L’accertamento dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti rimane invece necessario per l’applicazione delle aggravanti specifiche dei reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime
Esercitazioni alla guida
Viene introdotto il divieto di trasportare passeggeri durante la le esercitazioni autorizzate (foglio rosa) per il conseguimento delle patenti per condurre ciclomotori e motocicli (patenti AM, A1, A2, e A), salvo si tratti di casi in cui può prendere posto il passeggero a fianco del conducente e questo è l’istruttore, come avviene, ad esempio, nella circolazione a bordo dei quadricicli.
Fonte: Comune di Saccolongo · venerdì 3 gennaio 2025
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