per 10 giorni lavorativi nel periodo dal 22 luglio 2026 al 31 agosto 2026
ORDINANZA SERVIZIO TECNICO
N. 13 DEL 17-07-2026
Oggetto: Senso unico alternato e divieto di sosta in Via Generale C. A. della Chiesa per lavori di scavo e posa cavidotti per conto dal 22/07/2026 al 31/08/2026.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO della richiesta, pervenuta in data 17 luglio 2026, prot. 7776, di senso unico alternato e divieto di sosta su via Generale C. A. della Chiesa, i lavori di scavo e posa nuovo cavidotto, presentata dalla ditta IEME srl., per conto della societĂ E-Distribuzione S.p.A.;
VERIFICATO che i lavori sono stati autorizzati dal comune di Saccolongo alla societĂ E-Distribuzione S.p.A., in data 22 giugno 2026 prot. 6820;
CONSTATATO che nella richiesta si chiede di istituire un senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico mobile e il divieto di sosta con rimozione coatta, per eseguire lavori di scavo e posa nuovo cavidotto per conto della societĂ E-Distribuzione per la durata di 10 giorni lavorativi nel periodo dal 22 luglio 2026 al 31 agosto 2026, e comunque fino alla fine dei lavori, come da planimetria allegata;
RITENUTO, al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza nell’esecuzione dell’intervento nonché la pubblica incolumità , di apportare delle modifiche all’attuale sistema di circolazione veicolare sulla viabilità in questione, nel tratto interessato dai lavori, prevedendo l’istituzione di un senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione coatta, nel periodo richiesto dalla ditta;
VISTA la planimetria con indicato il tratto di strada interessata dalla modifica viaria;
VISTI l’art. 4 D. Lgs 165/01 e l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
VISTO l’art. 6 - 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 13.05.2026 di nomina del Responsabile dell’Area 3^ Tecnica, con le connesse funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, per il periodo dal 17/05/2026 fino a fine mandato amministrativo;
ORDINA
- La modifica temporanea della viabilità , dal 22 luglio 2026 al 31 agosto 2026 dalle ore 07:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle ore 18:00, tramite l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri e/o impianto semaforico mobile, e il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dalle attività in via Generale C. A. della Chiesa, strada interessata dai lavori di posa scavo e posa nuovo cavo, i cui lavori saranno realizzati dalla ditta IEME srl per conto di E-Distribuzione S.p.A.;
- di confermare la modifica viaria tramite senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione coatta in via Boccalara, in conformità all’art. 30 “segnalamento temporaneo”, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92 s.m.i.;
- di trasmettere a questo Ufficio, prima dell’inizio dei lavori, il Piano di Segnaletica di cantiere, in conformità a quanto previsto dell’art. 2 dell’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico rilasciata il 22 giugno 2026 prot. 6820;;
- di trasmettere a questo Ufficio, a lavori ultimati, una planimetria con indicata l’esatta posizione e profondità del sottoservizio e dei pozzetti di ispezione di nuova posa, anche con riferimento ad eventuali manufatti presenti in loco, in conformità a quanto previsto dell’art. 2 dell’autorizzazione del 22 giugno 2026 prot. 6820;;
DEMANDA
- Alla ditta realizzatrice dell’intervento, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, di provvedere con proprio personale alla gestione della modifica temporanea della circolazione, delimitando la zona da chiudere con l’opportuna segnaletica da apporre per le deviazioni del traffico, in accordo con la Polizia Locale Intercomunale Retenus, posizionando i movieri o l’impianto semaforico oltre ad avvisare i cittadini residenti con apposito volantinaggio preventivo;
- Alla ditta realizzatrice dell’intervento di rendere visibile, il cantiere stradale interessato dai lavori e l’area stradale di pertinenza;
- Alla medesima Ditta esecutrice è fatto altresì obbligo di vigilare e mantenere in efficienza la segnaletica temporanea, in conformità agli artt. 30-31-35-37-38-39-40-41-42 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92 s.m.i., per tutto il periodo di esecuzione dei lavori;
- Alla Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento (art. 12 del C.d.S.) e di disporre le modalitĂ esecutive piĂą idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione pedonale;
AVVERTE
- che, a norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- che dovranno, inoltre, essere rispettate eventuali altre prescrizioni contenute in Leggi e/o Regolamenti in materia, anche se non espressamente previste nel presente provvedimento;
Allegati
Fonte: Comune di Saccolongo · lunedì 20 luglio 2026
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