Le regole in vigore dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027
Dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 sono attive le ordinanze comunali per il contenimento delle polveri sottili (PM10), previste a livello regionale per migliorare la qualità dell’aria e ridurre gli effetti dell’inquinamento.
Le misure vengono applicate in base a tre livelli di allerta (VERDE – nessuna allerta, ARANCIONE – livello 1 e ROSSO – livello 2). Il livello di allerta viene comunicato attraverso il bollettino Arpav emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.
Le misure adottate riguardano:
- le limitazioni del traffico (ordinanza sindacale n. 100 del 30 settembre 2026)
- le limitazioni degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, delle combustioni all'aperto, dei falò tradizionali, dei barbecue, dei fuochi d’artificio (ordinanza sindacale n. 101 del 30 settembre 2026)
Informazioni generali sui livelli di allerta
Dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 restano sempre in vigore le misure previste dal livello VERDE (nessuna allerta) e possono essere attivati due livelli di allerta aggiuntivi (ROSSO e ARANCIONE) in caso di superamento prolungato dei limiti giornalieri di PM10.
Questi livelli comportano l’applicazione di misure emergenziali aggiuntive riguardanti la circolazione dei veicoli e l’uso degli impianti di riscaldamento a biomassa legnosa.
Soglie di attivazione
- Livello 1 – Allerta ARANCIONE: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato e/o previsto del limite giornaliero di PM10 (50 µg/m³), da non superare per più di 35 giorni l’anno).
- Livello 2 – Allerta ROSSA: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato e/o previsto del limite giornaliero di PM10.
Le misure emergenziali partono dal giorno successivo al bollettino e restano attive almeno fino al bollettino successivo. Per tornare al livello verde, devono essere registrati almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite, sia nei dati misurati sia in quelli previsti.
- Approfondimenti sui livelli di allerta e mappe di previsione del PM10 a cura di ARPAV
Con l'Ordinanza sindacale n. 100 del 30 settembre 2026, in vigore dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, sono previste alcune limitazioni alla circolazione stradale per i veicoli più inquinanti con l'obiettivo di prevenire e contenere le criticità legate all'inquinamento atmosferico, in particolare da polveri sottili (PM10).
Le limitazioni vengono applicate in base a tre livelli di allerta (verde, arancione e rosso), che si basano sui dati di superamento del valore limite giornaliero di PM10, stabilito in 50 µg/m3, da non superare per più di 35 giorni l'anno.
Il livello di allerta viene comunicato attraverso il bollettino Arpav emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle misure dal giorno successivo a quello del bollettino.
Le misure temporanee relative ai livelli di allerta arancione e rosso restano in vigore almeno fino al giorno in cui viene emesso il bollettino successivo.
Dettaglio delle limitazioni
In caso di nessuna allerta - livello VERDE
Divieto di circolazione, fatti salvi i veicoli aderenti al Move-In, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, per:
- Autoveicoli a benzina (categoria M): Euro 0, Euro 1
- Autoveicoli a benzina (categoria N): Euro 0, Euro 1
- Autoveicoli a gasolio (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- Autoveicoli a gasolio (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria M): Euro 0, Euro 1
- Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria N): Euro 0, Euro 1
- Ciclomotori e motocicli (categoria L): Euro 0
In caso di allerta 1 - livello Arancione
Si attua dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato e/o previsto del valore limite giornaliero di PM10.
Divieto di circolazione tutti i giorni, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 19.30, per :
- Autoveicoli a benzina (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Autoveicoli a benzina (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Autoveicoli a gasolio (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
- Autoveicoli a gasolio (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
- Autoveicoli a GPL/metano - benzina/diesel (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Ciclomotori e motocicli (categoria L): Euro 0, Euro 1
In caso di allerta 2 - Livello Rosso
Si attua dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato e/o previsto del valore limite giornaliero di PM10.
Divieto di circolazione tutti i giorni, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 19.30, per:
- Autoveicoli a benzina (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Autoveicoli a benzina (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Autoveicoli a gasolio (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
- Autoveicoli a gasolio (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
- Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2
- Ciclomotori e motocicli (categoria L): Euro 0, Euro 1
- mezzi di cui agli artt. 57 e 58 del Codice della Strada con motori non conformi almeno allo Stage III, estese all’intero territorio comunale nel caso di allerta rossa prolungata (a partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello di allerta rosso).
SI CONSIGLIA: la classe Euro di appartenenza del proprio veicolo può essere verificata consultando la sezione dedicata del Portale dell'Automobilista.
Si precisa che per categoria M si intendono M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone. Per categoria N si intendono N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci. Per categoria L si intendono da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli.
Dove
Le misure si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per:
- R. 11 (arteria che collega Verona con Peschiera del Garda);
- P. n. 26 (arteria che collega Sommacampagna con Bussolengo) ricadenti nel territorio comunale di Sona (VR).
Divieto di mantenere acceso il motore
In tutto il territorio Comunale dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, è vietato mantenere acceso il motore:
- degli autobus (compresi quelli di linea) durante la sosta o la fermata, anche ai capolinea, indipendentemente dalla durata o dalla presenza di conducente/passeggeri. L’accensione del motore deve avvenire solo immediatamente prima della partenza;
- degli autoveicoli in sosta o fermata; il divieto è esteso anche ai veicoli merci durante le operazioni di carico e scarico, in particolare nelle aree abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione, se dura più di un minuto, ad esempio presso semafori o passaggi a livello;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.
Allegati
Fonte: Comune di Sona · giovedì 1 ottobre 2026
Apri la fonte originaleDallo stesso paese
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