Ordinanza di manutenzione corsi d'acqua a tutela dell'incolumità pubblica. A seguito di eccezionali eventi meteorologici con allagamenti e tracimazioni, il comune ricorda ai cittadini gli obblighi di mantenimento dei fossi, scoli, tubazioni e alvei secondo il Codice della Strada e il Regolamento di Polizia Urbana.
Tali fenomeni, insieme all’eccezionale intensità degli eventi atmosferici, possono essere anche riferiti a:
- scarsa manutenzione di scoli e tubazioni sottostanti i passi carrabili privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione e rifiuti;
- aratura dei terreni fino ai margini stradali e/o delle scarpate, con conseguente danneggiamento delle stesse;
- insufficiente sezione o errata quota delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati;
- eliminazione dei fossi o alterazione del loro corso;
- alberature e/o siepi, collocate in posizioni pericolose, ammalorate o il cui distacco di rami possa costituire pericolo per la corretta funzionalità delle strade pubbliche ed annessi (cunette, fossi, segnaletica stradale, ecc);
- negligenza dei frontisti che non eseguono la pulizia dei fossi, il taglio siepi e rami, la rimozione di zolle o altro materiale della lavorazione dei campi;
- su strade e pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque e scaricare senza autorizzazione;
- è vietato aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade, costruire lateralmente alla strada, impiantare alberature, siepi, ovvero recinzioni;
- si devono mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni;
- si devono mantenere le ripe dei fondi in condizioni da impedire cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati, muri di sostegno, ecc.) in modo da prevenire la caduta di materiali sulla strada;
- coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione;
- si ha l’obbligo di mantenere fossi e canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale, in modo il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno e per evitare il ristagno tale da causare l’emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti;
Pertanto, il Sindaco, ordina con efficacia immediata a tutti gli interessati (come meglio individuati nell'ordinanza allegata) di eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali che tracimando possano cagionare pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità come di seguito elencato:
- spurgo e pulizia dei fossi dei canali di scolo per favorire il regolare deflusso delle acque;
- rimozione di rami, ramaglie e rifiuti che impediscano il corretto deflusso delle acque, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale;
- mantenere l’efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità pubblica;
Allegati
Fonte: Comune di Villa del Conte · mercoledì 22 maggio 2024
Apri la fonte originaleDallo stesso paese

Ordinanza n.10 del 23.05.2024.pdf