ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA PER IL PERIODO CHE INTERCORRRE DALL'ENTRATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA AL 30 APRILE 2027.
ORIGINALE
Registro Generale n. 8
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 3 DEL 05-10-2026
Ufficio: AREA TECNICA
Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA PER IL PERIODO CHE INTERCORRRE DALL'ENTRATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA AL 30 APRILE 2027.
L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di ottobre,
Il Sindaco
Premesso che:
l’inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell’ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
Preso atto che:
la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM10 sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10 ;
l’attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM10 sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 μg/m3 secondo il seguente schema:
- LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
- LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
- LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
- rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Zovencedo risulta ora inserito nella zona “IT0523 - Zona costiera e colli” nell’ambito del PRTRA;
il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
nel frattempo il 14/10/2024 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell’aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15/04/2025 (BUR n. 56 del 29/05/2025), ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);
tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016, individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell’aria vigenti che costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell’aria più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti successivi all’approvazione dell’ultimo piano, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i., rendendole strutturali all’interno del Piano stesso;
con legge regionale n. 22 del 15 settembre 2026 e successiva DGR n. 1024 del 18 settembre 2026 sono state approvate le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1,comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155;
Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l’esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;
Rilevato che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche; In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;
Visti:
Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192’’, in particolare l’art. 5 comma 1;
il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed aggiornamenti;
La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”;
L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;
la legge regionale n. 22 del 15 settembre 2026 e successiva DGR n. 1024 del 18 settembre 2026 con cui sono state approvate le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1,comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155;
Valutati gli esiti del T.T.Z. del 29/09/2026 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;
Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:
O R D I N A
l’istituzione per il periodo che intercorre dalla pubblicazione all’albo pretorio della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2027 degli obblighi e divieti di seguito indicati a valere su tutto il territorio comunale:
A - DIVIETI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI:
In tutto il territorio comunale è fatto divieto:
A1) Di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza dell’ impianto semaforico in località Calto.
B - DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI, DIVIETO E LIMITAZIONE DI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO (AZIONI OPERATIVE AG.1.a e E.7.a):
B1) Di procedere all’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa AG.1.a), invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento presso gli ecocentri comunali di Torri di Arcugnano o Val Lona. Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021).
B2) Di realizzare, falò rituali, ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a, in categoria: (Azione Operativa E.7.a)
F2 fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
F3 fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
F4 fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.
Sono sempre consentiti i fuochi artificiali classificati ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a, in categoria F1 (fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione)
B4) Di effettuare barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) - (Azione Operativa E.7.a) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) e AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO). Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).
C - LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE INTERNO (AZIONE OPERATIVA E.3a) E DIVIETO DI UTILIZZO DI APPARECCHI CIVILI ALTO EMISSIVI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE (AZIONE OPERATIVA E.1a):
C1) l’obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E”, fatte salve le eccezioni alla durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 comma 6 del DPR 16/04/2013 n. 74 e smi, di non superare le seguenti temperature medie, misurata ai sensi dell’art. 3 del medesimo DPR:
C1a) 19°C (con tolleranza di 2°C) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) per gli edifici, classificati ai sensi dell’art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1.1 abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1.2 abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1.3 edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4.1 quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4.2 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4.3 quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6.1 piscine, saune e assimilabili;
E.6.2 palestre e assimilabili;
E.6.3 servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
C1b) 18°C (con tolleranza di 2°C) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) E AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) per gli edifici di cui al precedente punto C1a e con le medesime eccezioni ivi previste;
C1c) 17°C (con tolleranza di 2°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93, con la sigla E8, fatti salvi, ai sensi dell’art. 4, comma 5 lett. e) del DPR 16/04/2013 n. 74 i casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
C1d) limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa installati negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, classificati ai sensi dell’art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, nelle categorie:
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4.1 quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4.2 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4.3 quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
l’obbligo di riduzione del periodo d’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale previsto dall’art. 4, c. 2 lett. e) del D.P.R. n. 74/2013, al periodo compreso tra l’1/11/2026 ed il 12/04/2027;
Sono fatte salve le eccezioni previste dall’art. 4 comma 3 del DPR 16/04/2013 n. 74. Sono altresì fatte salve le eccezioni previste dal comma 5 del medesimo articolo per le seguenti categorie di edifici:
a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
C2) il divieto di utilizzare generatori di calore e stufe alimentati a biomassa legnosa, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:
C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
C2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;
D - ALTRI OBBLIGHI E DIVIETI (AZIONI OPERATIVE E.3.b - E.3.c) – E.3.d):
In tutto il territorio comunale è fatto:
D1) divieto di mantenere costantemente aperte le porte comunicanti con l’esterno nei periodi in cui gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti risultano in funzione, per gli esercizi commerciali e assimilabili nonché per i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, rientranti nelle seguenti categorie di edifici ai sensi dell'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici:
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4.1 quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4.2 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4.3 quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6.1 piscine, saune e assimilabili;
E.6.2 palestre e assimilabili;
E.6.3 servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
In deroga alla presente disposizione, nei suddetti locali le porte potranno rimanere aperte nei medesimi periodi esclusivamente nel caso in cui siano installati e messi in funzione dispositivi in grado di garantire un’efficacia, tecnicamente dimostrabile, pari a quella della chiusura delle porte, stante l’obbligo del ragionevole consumo energetico per il funzionamento di detti dispositivi. (12)
D2) divieto di installare generatori di calore alimentati a biomasse legnose, quale unico impianto di climatizzazione invernale, per i quali la certificazione rilasciata ai sensi del DM 7/11/2017, n. 186 dimostri che la classificazione ambientale e le emissioni di polveri e COT sono in contrasto con le indicazioni previste nel vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
D3) nei generatori di calore che utilizzano pellet, con potenza termica nominale fino a 35 kW, obbligo, di impiegare pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2, e comunque nel rispetto delle condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sez.4, paragrafo 1, lett.d) del D.Lgs152/2006 Parte V;
D4) nei generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa; La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065.
E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):
Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti C1c e C2b, diverrà efficace dopo l’affissione degli appositi avvisi sulle bacheche comunali del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante il sito internet istituzionale.
I N V I T A
a)
La cittadinanza:
● ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
● ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
- limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;
- limitando l’apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
- limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
- limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
b)
Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l’utilizzo dei mezzi a minore emissione.
c)
Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
I N F O R M A
La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:
a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
b) la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
c) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il “Bollettino livelli di allerta PM10” nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì̀. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
d) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: http://aria.provincia.vicenza.it/
S A N Z I O N I
1. Chiunque violi il divieto di combustioni all’aperto di materiali vegetali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023 qualora il Comune sia ricompreso nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro la scadenza imposta ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 8 del medesimo decreto.
2. Chiunque violi le altre disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.
M A N D A
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
D I S P O N E
1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
2) Che il presente provvedimento venga trasmesso:
alla Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
alla Direzione Generale dell’ULSS n. 8 Berica;
ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
al Comando Polizia Locale di Longare (convenzione) per quanto di competenza;
al Comando dei Carabinieri di Longare, Brendola e Barbarano Mossano;
alla Stazione dei Carabinieri Forestali “Veneto” Nucleo di Lonigo;
alla Società Vicentina Trasporti Srl;
agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l’inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile;
alla Prefettura di Vicenza;
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Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
Responsabile del procedimento: Arch. Urbani Nicola
Dalla Residenza Municipale, 05.10.2026
IL SINDACO
Marchesini Stefania
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
MARCHESINI Stefania
Allegati
Fonte: Comune di Zovencedo · lunedì 5 ottobre 2026
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